Art. 94
ProtocolloSez. III

Art. 94

394 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell', paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
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