Art. 89
ProtocolloParte TERZATitolo ICapo ISez. I

Art. 89

389 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
1. Senza pregiudizio dell', la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila perché siano applicati i principi fissati dagli . Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio, e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine. 2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-89