Protocollo›Parte TERZA›Titolo I›Capo I›Sez. I
Art. 88
388 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell', le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell', in particolare del paragrafo 3, e dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-88