Protocollo›Parte TERZA›Titolo I›Capo I›Sez. I
Art. 87
387 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo consultata l'Assemblea stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli .
Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all', paragrafo 1, e all', comminando ammende e penalità di mora, b) determinare le modalità di applicazione dell', paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli ,
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte, e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-87