Art. 84
ProtocolloTitolo IV

Art. 84

382 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2. Il Consiglio, con deliberazione unanime, potrà decidere se, in quale misura e con qual procedura, potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.
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