Protocollo›Titolo IV
Art. 82
380 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, semprechè tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-82