Art. 73
ProtocolloCapo IV

Art. 73

371 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità. L'autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. 2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-73