Art. 71
ProtocolloCapo IV

Art. 71

369 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunità nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti. Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò sia loro consentito dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti. La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-71