Protocollo›Capo III
Art. 65
347 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall', primo comma.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-65