Protocollo›Capo III
Art. 64
346 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell', paragrafo 2, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-64