Protocollo›Capo II
Art. 57
286 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste.
Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, è necessaria l'unanimità. Negli altri casi, il Consiglio delibera all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.
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