Protocollo›Capo II
Art. 55
284 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-55