Protocollo›Capo II
Art. 53
282 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-53