Art. 51
ProtocolloTitolo IIICapo I

Art. 51

334 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-51