Protocollo›Titolo II
Art. 40
311 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.
2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall', sarà creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza,
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
c) una Organizzazione europea del mercato.
3. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all', e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell' e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.
Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
4. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.
Storico versioni
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