Art. 4
Protocollo

Art. 4

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In vigore dal 24 dic 1957
1. Il capitale della Banca è di un miliardo di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti: Germania......................... 300 milioni Francia......................... 300 milioni Italia.......................... 240 milioni Belgio......................... 86,5 milioni Paesi Bassi....................... 71,5 milioni Lussemburgo........................ 2 milioni Il valore delle unità di conto corrisponde a 0,888 670 88 grammi d'oro fino. Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato. 2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro. 3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto. 4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia nè è sequestrabile.
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