Art. 34
ProtocolloCapo II

Art. 34

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In vigore dal 24 dic 1957
1. Sono vietate per gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 2. Gli Stati membri aboliscono, al più tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
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