Protocollo
Art. 26
250 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro
derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il Consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.
Tale decisione non libera lo Stato nè i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-26