Protocollo
Art. 244
257 / 490In vigore dal 24 dic 1957
La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.
La Corte di giustizia non può essere udita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento.
I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.
Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-244