Art. 238
ProtocolloParte SESTA

Art. 238

471 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e dopo consultazione dell'assemblea. Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-238