Protocollo›Parte SESTA
Art. 235
468 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-235