Protocollo›Parte SESTA
Art. 228
461 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. Quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero una organizzazione internazionale, tali accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato.
Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità dell'accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato.
Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'.
2. Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-228