Protocollo›Parte SESTA
Art. 225
458 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente Trattato.
In deroga alla procedura di cui agli , la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere, direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli . La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-225