Protocollo›Parte SESTA
Art. 220
453 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:
la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità.
il reciproco riconoscimento delle società a mente dell', comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,
la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-220