Protocollo›Parte SESTA
Art. 214
447 / 490In vigore dal 24 dic 1957
I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, e parimenti i funzionari e agenti della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-214