Art. 211
ProtocolloParte SESTA

Art. 211

444 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-211