Art. 209
ProtocolloTitolo II

Art. 209

329 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti, b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione, c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-209