Art. 208
ProtocolloTitolo II

Art. 208

328 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-208