Art. 206
ProtocolloTitolo II

Art. 206

326 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono. Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità. Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.
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