Art. 199
ProtocolloTitolo II

Art. 199

319 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-199