Protocollo›Capo III
Art. 198
364 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.
Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-198