Art. 180
ProtocolloSez. QUARTA

Art. 180

434 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di: a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall', b) deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall', c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall', soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all', paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello Statuto della Banca,
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-180