Protocollo›Sez. QUARTA
Art. 167
421 / 490In vigore dal 24 dic 1957
I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, siano nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici.
Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, è designato a sorte.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.
Storico versioni
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