Protocollo›Sez. TERZA
Art. 162
416 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.
La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-162