Protocollo›Sez. TERZA
Art. 160
414 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata.
La Corte di giustizia, a titolo provvisorio, può sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-160