Art. 16
Protocollo

Art. 16

241 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi. 2. La Banca ricerca ogni utile contatto, per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-16