Protocollo›Sez. TERZA
Art. 158
412 / 490In vigore dal 24 dic 1957
I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-158