Art. 155
ProtocolloSez. TERZA

Art. 155

409 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione: vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso, formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario, dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e della Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l' attuazione delle norme da esso stabilite.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-155