Art. 15
Protocollo

Art. 15

240 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla Banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-15