Art. 145
ProtocolloSez. SECONDA

Art. 145

263 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio: provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri, dispone di un potere di decisione.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-145