Protocollo›Parte QUARTA
Art. 136
400 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, una Convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalità e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.
Prima dello scadere della Convenzione prevista dal comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-136