Protocollo›Titolo IV
Art. 129
383 / 490In vigore dal 24 dic 1957
È costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalità giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un Protocollo allegato al presente Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-129