Art. 128
ProtocolloCapo II

Art. 128

304 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.
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