Protocollo›Capo III
Art. 114
356 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Gli accordi di cui agli , paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della Comunità dal Consiglio, il quale delibera all'unanimità durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-114