Protocollo
Art. 11
236 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per
decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione della Banca; assicura, la conformità della gestione della Banca con le disposizioni del Trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori.
Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione è
tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto di 12 amministratori
e di 12 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori, su rispettiva designazione degli Stati membri e della Commissione, in ragione di:
3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;
3 amministratori designati dalla Repubblica Francese;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
2 amministratori designati di comune accordo dai paesi del
Benelux;
1 amministratore designato dalla Commissione.
Il loro mandato è rinnovabile.
Ogni amministratore è assistito da un sostituito nominato alle
stesse condizioni e secondo le stesse procedure degli amministratori.
I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio
d'amministrazione; non hanno diritto di voto salvo quando sostituiscono il titolare in caso d'impedimento di questi.
Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del Comitato
direttivo, presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.
I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra
personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza, essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.
3. Soltanto nel caso che un amministratore non si risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d'ufficio.
La mancata approvazione della relazione annuale provoca le
dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni
volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione. secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.
5. Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei
membri del Consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimità le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.
Storico versioni
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