Art. 107
ProtocolloCapo II

Art. 107

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In vigore dal 24 dic 1957
1. Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d'interesse comune. 2. Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio che non risponda agli obiettivi di cui all' e alteri gravemente le condizioni di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può autorizzare altri Stati membri ad adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie di cui essa definisce le condizioni e modalità, per ovviare alle conseguenze di tale azione.
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