Protocollo›Titolo II›Capo I
Art. 103
330 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d'interesse comune. Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze.
2. Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adatte alla situazione.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalità d'applicazione delle misure decise a termini del paragrafo 2.
4. Le procedure previste dal presente articolo sono altresì applicabili in caso di difficoltà sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-103