Art. 7
Convenzione

Art. 7

474 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
La presente Convenzione sarà ratificata dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data alla quale saranno in vigore il Trattato che istituisce la Comunità economica europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-7