Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 24 dic 1957
Salva restando l'applicazione delle disposizioni degli , la presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-17