Convenzione
Art. 16
483 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 inclusi della
presente Convenzione sono applicabili all'Algeria.
e ai dipartimenti francesi d'oltremare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-16